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04 dic 2024

Autonomia differenziata e Speciali

di Luciano Caveri

Chissà che fine farà la famosa autonomia differenziata, la cui genesi già appartiene alle ben note bizzarrie all’italiana.

Voluta e votata in solitaria dal centrosinistra nel 2001 per contrastare l’ondata federalista della Lega (che era agli antipodi del presente sovranismo nazionalista!), la previsione è diventata un feticcio per il centrodestra (con qualche distinguo crescente di Forza Italia), che ha proposto una legge sulla sua applicazione, pur non avendo votato quel comma tre dell’articolo 116.

Norma che prevedeva appunto che la legge ordinaria potesse attribuire alle Regioni ordinarie “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” sulla base di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata.

Insomma chi voleva norma l’ha attaccata con foga, cambiando posizione, e chi non la voleva l’ha applicata ad anni di distanza e difesa a spada tratta.

La materializzazione delle contraddizioni è avvenuta con le Regioni ordinarie di centrosinistra che hanno impugnato la legge alla Corte Costituzionale, che si è di recente pronunciata, in alcuni casi dopo aver chiesto di compartecipare all’autonomia differenziata! Spiccava, per incongruenza, la Sardegna - Regione autonoma - che ha impugnato la maggior autonomia altrui con un atteggiamento quanto meno curioso.

Un caso di scuola - questo batti e ribatti fra destra e sinistra - che resterà negli annali a dimostrazione di una schizofrenia istituzionale e di una considerazione ondivaga del diritto costituzionale.

D’altra parte che la materia finisse per essere effimera è dimostrato dalla categoria assai litigiosa dei costituzionalisti, che vede una grandissima varietà di persone - come tutti i mestieri - e alcuni piegano alle circostanze i loro pareri “pro veritate”. Sarebbe bene ormai sancire - scolpire nelle tavole della…legge - come i pareri pro veritate siano molto spesso, in realtà, "pareri a tesi" redatti nell'esclusivo interesse del cliente e non della verità.

Prima delle pronunZcia che mette in fila le ragioni della Consulta, uscita ieri, ci si basava sul comunicato stampa della Corte.

Buona regola sarebbe fare le due cose assieme: comunicato e testo della pronuncia per evitare una ridda di commenti cc, compresi i miei.

Sulle Speciali - tema ovviamente a me caro - segnalo l’evocazione di un comma dell’articolo 11 della legge sull’autonomia differenziata, che così suonava: “Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

Il significato era l’allargamento di eventuali migliorie in poteri e competenze delle Regioni Ordinarie “differenziate” alle Speciali che già non ne avessero menzione negli Statuti Speciali.

Dice nel dispositivo la Corte è ora se ne ha chiarezza dal testo: “Ora, non è concepibile che negli statuti speciali sia inserita una norma come l’art. 116, terzo comma, Cost., sia perché la procedura da esso prevista si affiancherebbe in modo incongruo alla procedura di revisione degli statuti speciali, sia perché una procedura volta a “specializzare” sarebbe inutile nel contesto di uno statuto che già conferisce un regime speciale ad una singola regione”.

E ancora: “In sostanza, la ratiodell’art. 116, terzo comma, Cost. esclude che esso rientri nell’orbita della clausola di maggior favore. Esso consente di “rompere” l’uniformità delle regioni ordinarie, in relazione a casi specifici; nel contesto delle regioni speciali, l’ulteriore specializzazione e il rafforzamento dell’autonomia devono scorrere sui binari della revisione statutaria e, entro certi limiti, delle norme di attuazione degli statuti speciali. Pertanto, l’art. 11, comma 2, della legge impugnata è m costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. “.

Segue una stilettata alla Sardegna: “L’inapplicabilità di tale norma costituzionale alle regioni speciali comporta la non fondatezza di tutte le censure (sopra indicate) che la Regione autonoma Sardegna avanza come potenziale richiedente l’autonomia differenziata: essa, infatti, risulta priva di una prerogativa costituzionale da far valere (a differenza delle regioni ordinarie, per le quali l’art. 116, terzo comma, Cost. configura una procedura attivabile, che compone il loro status costituzionale). Dunque, qualunque vizio avesse la legge impugnata, non si potrebbe tradurre nella lesione di una competenza costituzionale della Regione autonoma Sardegna”.

Ciò spinge le Speciali a riprendere il cammino su di un punto nodale: rivedere gli Statuti speciali, sancendo preliminarmente il principio dell’intesa fra Stato e Regioni. Altrimenti la Specialità rischierà di non essere più a passo coi tempi.