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23 ago 2020

5) L'Autonomia dinamica

di Luciano Caveri

Vale sempre, come arricchimento, il confronto con le Autonomie differenziate presenti sul territorio italiano. Ed ecco un termine importante come Autonomia dinamica, che possiamo prendere dalla più forti e rapide "Speciali" a seguire le necessità di adeguarsi agli scenari, quelle sudtirolese e trentina (spesso a rimorchio della prima che gode dell'importante garanzia internazionale dell'Austria). Sono loro che hanno creato poderosi pacchetti di norme di attuazione dei loro Statuti, facendo così potenti passi in avanti in materie ferme nel dettato statutario propriamente detto. Meccanismo che noi non avevamo agli esordi della stagione autonomista. Non sto a tediarvi con spiegazioni giuridiche sul perché la Valle, che non prevedeva "norme di attuazione" nel suo Statuto, si sia ritrovata a dover avere una Commissione Paritetica a causa di una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 76 del 1963, che mirava già all'epoca a ridurre la portata della nostra Autonomia speciale. Tant'è che fino a questo 48 bis del 1993 - mia creatura - le "norme d'attuazione", dagli anni Settanta in poi, passavano attraverso procedure difficili e complesse.

Ho seguito le "norme d'attuazione" prima e dopo la riforma costituzionale come deputato e come presidente e ritengo di aver avuto un ruolo nello sblocco di alcune questioni importanti nell'ambito del corpus di "norme di attuazione" che contribuiscono molto all'originalità dell'ordinamento valdostano, se ci si crede e non ci si comporta come pecoroni. Ciò è ampiamente accaduto, purtroppo, con il "coronavirus". Questa flessibilità possibile dà il famoso dinamismo e consente interventi di allargamento della specialità ad ampio raggio, laddove recita all'articolo 48 bis: "Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una Commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del Consiglio stesso". Sembra una formuletta banale e invece apre molte porte in materie non espressamente previste dallo Statuto e dai precedenti decreti luogotenenziali. Sembrano discorsi astrusi, ma se ci aggiungiamo l'elasticità che si può mettere nella legislazione nazionale se si lavora bene in Parlamento e gli spazi da riempire con una buona e ficcante legislazione regionale, allora l'Autonomia non si ferma e avanza. Bisogna che lo capisca chi ha ruoli politici e che lo facciano anche dirigenti e funzionari, troppo spesso in troppi a tentare di ricopiare le norme dello Stato o temere che anche firme legittime e giuste nascondano chissà quali trappole per il loro portafoglio. E dunque imboccano la strada della scarsa originalità.

Discutere d'Autonomia: tutti i post

  1. L'Autonomia territoriale
  2. L'Autonomia alpina
  3. L'Autonomia giuridica
  4. L'Autonomia federalista
  5. L'Autonomia culturale
  6. L'Autonomia sociale
  7. L'Autonomia europeista
  8. L'Autonomia comunitaria
  9. Le Autonomie